Carta dei servizi

In campo nazionale le "Carte dei servizi" si collocano nel quadro di una produzione legislativa che, negli ultimi anni, ha disegnato un'amministrazione che non lavora più per adempimenti, ma che progetta e risponde dei risultati:

  • la L. 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi") che ha stabilito (art.1) che "l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità";
  • il D.Lgs. 502/92 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria" in ossequio alla L. 421/92 e al D.Lgs. 517/93) che colloca il sistema organizzativo dei servizi a supporto del miglioramento, delle prestazioni e della tutela dei diritti del cittadino;
  • il DPR 384/90 recante l'accordo di lavoro del comparto Sanità, che assume il miglioramento delle relazioni con l'utenza come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa e prevede l'approntamento di strumenti finalizzati alla tutela degli interessi degli utenti, alla più agevole utilizzazione dei servizi, all'informazione sui servizi stessi e alle procedure di reclamo.
    In questo quadro si collocano le Carte dei servizi pubblici o di chi opera per i Servizi Pubblici in regime di convenzione o concessione. Finalizzata alla tutela dei cittadini nei confronti delle Amministrazioni pubbliche erogatrici di servizi, la Carta dei Servizi è stata promossa dal Prof. Sabino Cassese, Ministro della funzione pubblica nel 1993, e successivamente recepita come Direttiva dal Governo il 27 gennaio 1994, con il titolo "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
La Direttiva apre con l'elenco e la specificazione dei principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi:

  • l'eguaglianza dei diritti degli utenti, con il divieto assoluto di discriminazioni per sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche;
  • l'imparzialità da parte dei soggetti erogatori;
  • la continuità e regolarità dell'erogazione;
  • il diritto di scelta, ove sia consentito dalla legge vigente, da parte del cittadino;
  • il diritto di partecipazione ai servizi e di accesso alle informazioni che lo riguardano da parte del cittadino.
  • L'efficacia e l'efficienza nell'erogazione dei servizi.
Nella seconda e terza parte vengono individuati gli strumenti e le procedure di reclamo:
  • adozione di standard generali, che rappresentano obiettivi di qualità in riferimento al complesso delle prestazioni rese, e specifici, che si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che può direttamente verificarne il rispetto;
  • semplificazione delle procedure, anche mediante l'informatizzazione;
  • informazione agli utenti, mediante avvisi e opuscoli chiari e facilmente leggibili;
  • rapporti con gli utenti;
  • dovere di valutazione della qualità dei servizi;
  • predisposizione di forme di rimborso
  • predisposizione di procedure di reclamo accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione.
Con decreto del successivo 19 maggio il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, quindi, individuato i settori per i quali è stata ritenuta urgente, e rispondente ad esigenze di pubblica utilità, la definizione di carte dei servizi.
Fra questi quello del Servizio Sanitario Nazionale o di chi opera in regime di convenzione con lo stesso.

LA CARTA DEI SERVIZI COSA E' ?